NOTAIO CARLA RICCIO

IL NOTAIO

Il Notaio Carla Riccio nasce nel mese di ottobre del 1986 a Pagani (SA).
Dopo la maturità si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell′Università degli Studi di Salerno dove consegue la laurea magistrale in tempi rapidissimi con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi in diritto commerciale.
Dopo aver espletato la pratica forense presso un importante studio legale in Nocera Inferiore (SA), consegue l′abilitazione all′esercizio della professione di avvocato.
Contemporaneamente svolge la pratica notarile presso un accreditato studio notarile, dove ha la possibilità di osservare l′esercizio della professione, secondo i più antichi e fecondi criteri di svolgimento dell′antica arte notarile. Durante gli stessi anni segue corsi di perfezionamento in diritto Civile e Commerciale presso le scuole notarili di Napoli ( Fondazione E. Casale e Genghini) e di Roma (Di Tillo/Baldassarra e Palazzi) dove ha la fortuna di approfondire le più importanti tematiche di interesse notarile grazie alla magistrale capacità di insegnamento dei propri Maestri. Vince il concorso notarile indetto il 3 dicembre del 2019 e ottiene per la prima nomina la sede di Trani, nella Provincia BAT, ove si insedia nel settembre 2024, trasferendosi con la propria famiglia, dedicando tempo e affetto ai propri clienti, con quel carattere di giocosa umanità e di sincera disponibilità che le viene unanimemente riconosciuta e che fa da trait d′union con una profonda e retta professionalità.

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L′atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell′atto notarile (es.: che ha letto l′atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l′atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l′identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:
  • per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (es.: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, etc);
  • per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (es.: riconoscimento di un figlio naturale); per l′interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (es.: testamento, donazione).

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